LEGA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE (1978)
Considerato che ogni animale ha diritti,
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la NATURA e contro gli animali,
Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo,Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano, Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini fra loro, Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali,
Si proclama:
ARTICOLO 1
TUTTI GLI ANIMALI NASCONO UGUALI DAVANTI ALLA VITA ED HANNO GLI STESSI DIRITTI ALL'ESISTENZA.
ARTICOLO 2
OGNI ANIMALE HA DIRITTO AL RISPETTO. L'UOMO, IN QUANTO SPECIE ANIMALE, NON PUO' ATTRIBUIRSI IL DIRITTO DI STERMINARE GLI ALTRI ANIMALI, O DI SFRUTTARLI VIOLANDO QUESTO DIRITTO. EGLI HA IL DOVERE DI METTERE LE SUE CONOSCENZE AL SERVIZIO DEGLI ANIMALI. OGNI ANIMALE HA DIRITTO ALLA CONSIDERAZIONE, ALLE CURE ED ALLA PROTEZIONE DELL'UOMO.
ARTICOLO 3
NESSUN ANIMALE DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO A MALTRATTAMENTI E
AD ATTI CRUDELI. SE LA SOPPRESSIONE DI UN ANIMALE E' NECESSARIA, DEVE ESSERE ISTANTANEA, SENZA DOLORE, NE' ANGOSCIA.
ARTICOLO 4
OGNI ANIMALE CHE APPARTIENE AD UNA SPECIE SELVAGGIA HA IL DIRITTO DI VIVERE LIBERO NEL SUO AMBIENTE NATURALE, TERRESTRE, AEREO O ACQUATICO ED IL DIRITTO DI RIPRODURSI. OGNI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA', ANCHE SE A FINI EDUCATIVI, E' CONTRARIA A QUESTO DIRITTO.
ARTICOLO 5
OGNI ANIMALE APPARTENENTE AD UNA SPECIE CHE VIVE ABITUALMENTE NELL'AMBIENTE DELL'UOMO HA IL DIRITTO DI VIVERE E DI CRESCERE SECONDO IL RITMO E NELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LIBERTA' CHE SONO PROPRIE DELLA SUA SPECIE. OGNI MODIFICA DI QUESTO RITMO E DI QUESTE CONDIZIONI IMPOSTA DALL'UOMO A FINI MERCANTILI E' CONTRARIA A QUESTO DIRITTO.
ARTICOLO 6
OGNI ANIMALE CHE L'UOMO HA SCELTO PER COMPAGNO HA DIRITTO AD UNA DURATA DELLA VITA CONFORME ALLA SUA NATURALE LONGEVITA'. L'ABBANDONO DI UN ANIMALE E' UN ATTO CRUDELE E DEGRADANTE.
ARTICOLO 7
OGNI ANIMALE CHE LAVORA HA DIRITTO A LIMITI RAGIONEVOLI DELLA DURATA E DELL'INTEGRITA' DEL LAVORO, AD UN'ALIMENTAZIONE ADEGUATA E AL RIPOSO.
ARTICOLO 8
LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE CHE IMPLICA UNA SOFFERENZA FISICA E' INCOMPATIBILE CON I DIRITTI DELL'ANIMALE SIA CHE SI TRATTI DI UNA SPERIMENTAZIONE MEDICA, COMMERCIALE SIA DI OGNI ALTRA FORMA DI SPERIMENTAZIONE. LE TECNICHE SOSTITUTIVE DEVONO ESSERE UTILIZZATE E SVILUPPATE.
ARTICOLO 9
NEL CASO CHE L'ANIMALE SIA ALLEVATO PER L'ALIMENTAZIONE, DEVE ESSERE NUTRITO, ALLOGGIATO, TRASPORTATO E UCCISO SENZA CHE PER LUI NE RISULTI ANSIETA' O DOLORE.
ARTICOLO 10
NESSUN ANIMALE DEVE ESSERE USATO PER IL DIVERTIMENTO DELL'UOMO. LE ESIBIZIONI DI ANIMALI E GLI SPETTACOLI CHE UTILIZZANO ANIMALI SONO INCOMPATIBILI CON LA DIGNITA' DELL'ANIMALE.
ARTICOLI 11
OGNI ATTO CHE COMPORTI L'UCCISIONE DI UN ANIMALE SENZA NECESSITA' E' BIOCIDIO, CIOE' UN DELITTO CONTRO LA VITA.
ARTICOLO 12
OGNI ATTO CHE COMPORTI L'UCCISIONE DI UN GRAN NUMERO DI ANIMALI SELVAGGI E' UN GENOCIDIO, CIOE' UN DELITTO CONTRO LA SPECIE. L'INQUINAMENTO E LA DISTRUZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE PORTANO AL GENOCIDIO.
ARTICOLO 13
L'ANIMALE MORTO DEVE ESSERE TRATTATO CON RISPETTO. LE SCENE DI VIOLENZA DI CUI GLI ANIMALI SONO VITTIME DEVONO ESSERE PROIBITE AL CINEMA E ALLA TELEVISIONE, A MENO CHE NON ABBIANO COME FINE DI MOSTRARE UN ATTENTATO AI DIRITTI DELL'ANIMALE.
ARTICOLO 14
LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE E DI SALVAGUARDIA DEGLI ANIMALI DEVONO ESSERE RAPPRESENTATE A LIVELLO GOVERNATIVO. I DIRITTI DELL'ANIMALE DEVONO ESSERE DIFESI DALLA LEGGE COME I DIRITTI DELL'UOMO.
Dal libro di Anne e Daniel Meurois-givaudan: IL POPOLO DEGLI ANIMA-LI
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